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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.017.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
5.017.
inammissibile
5.017.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per favorire l'investimento nella formazione post-universitaria).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è riconosciuto, a valere sull'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese, sostenute a decorrere dall'anno 2009 ed effettivamente rimaste a carico, relative a tasse e a contributi universitari per la frequenza di corsi per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o di un altro titolo di istruzione post-universitaria, di seguito denominati «corsi di formazione post-universitaria». Il credito d'imposta compete fino a un importo massimo di 10.000 euro ed è ripartito in cinque quote costanti di pari importo decorrenti dall'anno di conseguimento del titolo o entro i tre anni successivi, a scelta del beneficiano.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto allo studente ovvero, in alternativa, ai genitori o a coloro che ai sensi di legge hanno in carico lo studente. Hanno diritto al credito d'imposta i nuclei familiari il cui reddito non supera i 50.000 euro lordi annui.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto in caso di conseguimento del diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione post-universitaria con una votazione almeno pari a 105/1100 equivalente.
4. Il credito d'imposta è riconosciuto per i corsi di formazione post-universitaria svolti presso università, consorzi interuniversitari, centri interuniversitari, fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca.
5. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in caso di corsi di formazione post-universitaria svolti all'estero qualora il beneficiano, al termine del corso, rientri e svolga in Italia la sua attività lavorativa per un periodo almeno pari a tre anni.
6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese per le quali è stato concesso.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.