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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.20.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
4.20.
inammissibile
4.20.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere svolti dallo stesso Ministero avvalendosi dell'attività dell'ISPRA».