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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.12.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
4.12.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con le regioni e le province autonome e i comuni interessati, sono individuate, e entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le opere con rilevanti implicazioni occupazionali e riflessi sociali la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso infruttuosamente tale termine il commissario provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari avvalendosi delle relative strutture.
4-ter. Per gli interventi di cui al comma 4-bis il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la nomina di uno o più commissari cui spetta l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari sono vincolanti per le amministrazioni competenti e sono tempestivamente comunicate all'ente competente il quale entro quindici giorni può disporne la sospensione con motivato provvedimento, trascorso tale termine e in assenza di sospensione i provvedimenti del commissario sono esecutivi. Per l'attuazione degli interventi i commissari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e comunque nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico artistico e monumentale, nonché dei principi generati dell'ordinamento. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.

ident. 4.5.