Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'Acquirente Unico S.p.a. dispone, per il tramite dell'esercente la vendita con cui sussiste un rapporto contrattuale in essere, la sospensione della fornitura di energia elettrica o di gas naturale ai clienti finali che risultano morosi nei confronti degli esercenti la vendita con i quali il rapporto contrattuale sia cessato. L'azione dell'Acquirente unico avviene dietro richiesta e sulla base delle informazioni trasmesse dall'esercente la vendita cessato che risponde in tutti i casi di dette informazioni. L'Acquirente Unico S.p.a. ha diritto di acquisire informazioni circa i rapporti contrattuali di vendita dei clienti finali presso gli esercenti la vendita ed è altresì responsabile dell'archiviazione dei codici identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale dei clienti finali con l'indicazione delle eventuali morosità dei medesimi nei confronti di esercenti la vendita. L'Autorità definisce criteri e modalità per la sospensione della fornitura e per la messa a disposizione ad altri esercenti la vendita dei dati relativi alla morosità dei medesimi clienti finali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto attiene ai clienti domestici.