stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.32.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
3.32.
inammissibile
3.32.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella 1, parte prima, lettera a) dopo le parole: «dichiarazione presentata», aggiungere le seguenti: «con esclusione del reddito dell'abitazione principale»;
b) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente», aggiungere le seguenti: «o dello 0,50 per ciascun figlio successivo al terzo»;
c) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico» aggiungere con le seguenti: «e maggiorazione di 1 per ogni componente con handicap psico-fisico conclamato al 100 per cento di invalidità.

4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, valutato in 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti delle seguenti disposizioni legislative:
a) riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 e per gli anni successivi con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, tali da assicurare minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
b) riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di bilancio destinate alle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato tali da assicurare minori spese a decorrere dal 2010 pari a 250 milioni di euro.
c) gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono proporzionalmente ridotti in modo da assicurare minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.