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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.17.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
3.17.
inammissibile
3.17.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I Consorzi tra comuni, che deliberino lo scioglimento in sede di subentro del gestore del servizio pubblico locale, trasferiscono pro indiviso la proprietà dei beni mobili ed immobili ai singoli comuni, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. I trasferimenti sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali, dall'IVA e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti corrispondenti ai trasferimenti sono ridotti alla metà.