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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.12.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
3.12.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 10.000 punti di prelievo, si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3, dell'articolo 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei Servizi di Distribuzione gestiti dagli Enti Locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e qualità dei servizio, e per l'organizzazione di servizi comuni in forma associata tra gli stessi soggetti. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.