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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
3.09.
inammissibile
3.09.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alle famiglie).

All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis) le spese matrimoniali, in relazione al matrimonio civile o concordatario effettivamente contratto, sostenute dagli sposi nel limite complessivo di 2.500 euro; per spese matrimoniali devono intendersi le spese relative alla predisposizione dei documenti per il matrimonio e le spese direttamente connesse alla celebrazione e ai festeggiamenti d'uso»;
2) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
«e) le spese di iscrizione e di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché le spese per i servizi di mensa se incorporati negli istituti medesimi, in misura non superiore a 500 euro per ciascun componente del nucleo familiare che sia iscritto ai corsi scolastici;
e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 800 euro per ciascun componente del nucleo familiare;
e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 500 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici superiori o universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;
e-quater) le rette o i canoni di locazione per la permanenza in convitti, case d'accoglienza o abitazioni private destinate agli studenti universitari nel limite di 1.250 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi universitari, a condizione che la struttura di accoglienza disti non più di 30 chilometri dalla sede universitaria;
e-quinquies) le spese per le riparazioni dell'impiantistica dell'abitazione principale, nonché i piccoli interventi di riparazione muraria, diversi dalla ristrutturazione edilizia, nel limite di 250 euro;
e-sexies) le spese per la riparazione dei mezzi di trasporto appartenenti ai componenti del nucleo familiare nel limite di 250 euro.

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella 1, parte prima, lettera a) dopo le parole: «dichiarazione presentata», aggiungere le seguenti: «con esclusione del reddito dell'abitazione principale»;
b) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente», aggiungere le seguenti: «o dello 0,50 per ciascun figlio successivo al terzo»;
c) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico» aggiungere con le seguenti: «e maggiorazione di 1 per ogni componente con handicap psico-fisico conclamato al 100 per cento di invalidità».

3. Al fine di favorire l'espansione dell'offerta formativa, per la piena soddisfazione della domanda di istruzione, nel rispetto delle scelte delle famiglie e degli studenti, la dotazione dell'unità previsionale di bilancio 1.9.2 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 2, valutato in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti delle seguenti disposizioni legislative:
a) riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 e per gli anni successivi con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, tali da assicurare minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
b) Riduzione delle dotazioni delle Unità previsionali di bilancio destinate alle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato tali da assicurare minori spese a decorrere dal 2010 pari a 1.000 milioni di euro;
c) Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono proporzionalmente ridotti in modo da assicurare minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
c) al comma 2 sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;
d) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2010 quota parte delle economie di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro, alimentano la maggiore spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 3-bis».