Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. Il privilegio di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applica anche ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti, dai titolari dì licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, limitatamente ad un importo pari all'ammontare dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione».