Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale).
1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 220 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a euro 220 milioni per l'anno 2009, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 220 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante le risorse di cui all'articolo 22 del presente decreto.
Conseguentemente all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 580 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis, comma 1, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».