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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
3.011.
inammissibile
3.011.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Eccezionali eventi meteorologici del mese di giugno 2009).

1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2009, n. 153, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2009, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla ripartizione delle risorse si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, anche ad integrazione delle risorse messe a disposizione da parte degli enti competenti, per il finanziamento di interventi alle opere pubbliche, ai beni mobili e immobili, alle attività produttive e alle aziende, industriali, agricole e commerciali danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, fino alla totale copertura dei danni subiti.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.