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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
24.02.
inammissibile
24.02.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze).

1. A decorrere dall'anno 2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di Euro 10,00 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel seguente modo:
a) 50 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica;
b) 2 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali dei Comitato Tecnico faunistico venatorio nazionale;
c) 0,5 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
d) 47,5 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259».

1-quinquies. All'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) è destinata una percentuale pari al 2,5 per cento della dotazione finanziaria assegnata a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore dell'ISPRA (Cap. 3621)».