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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.98.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
23.98.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. 1. La durata delle concessioni demaniali marittime indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata sino al 31 dicembre 2015.
2. La base imponibile dell'imposta di registro del titolo è rideterminata in ragione della proroga di cui al comma 1 e del canone adeguato con gli indici Istat maturati sino all'anno 2009.
3. È fatta salva la maggiore durata delle concessioni eventualmente risultante dai titoli in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.