stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.8.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
23.8.
inammissibile
23.8.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco dei Comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2011.

ident. 23.5.23.29.