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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.69.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
23.69.
inammissibile
23.69.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, inerenti le attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74.
10-ter. All'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2011», sono aggiunte le seguenti: «ed impegnabile dall'anno 2010,».
10-quater. Ai componenti delle Commissioni liquidatrici preposte all'accertamento della spesa delle opere infrastrutturali di bonifica e irrigazione, nominati dopo il 31 dicembre 2009, spetta un compenso a carico del concessionario, da distribuirsi in quote eguali, complessivamente determinato, nella misura dell'uno per mille sulla spesa accertata.
10-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze designa, tra i funzionari dell'Ufficio Centrale del Bilancio, un proprio rappresentate chiamato a far obbligatoriamente parte delle Commissioni di cui al comma 10-quater del presente articolo.