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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.50.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
23.50.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge per le rivendite già

istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge siano intestate a persone fisiche.
21-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità per la semplificazione delle modalità di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gestione del lotto , lotterie, servizi di incasso tasse automobilistiche, tasse di concessione governative ed attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
21-quater. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, le parole da: «1. Apposita carta bollata...» a: «...dieci marche del taglio massimo.» sono sostituite dalle parole: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera a) aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta».