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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.34.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
23.34.
inammissibile
23.34.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Ferme restando le competenze degli ufficiali giudiziari in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei comuni di cui alla presente legge, al fine di razionalizzare l'attività delle Forze dell'ordine e di evitare tensioni sociali, il prefetto può stabilire con proprio decreto i criteri per la concessione della assistenza della forza pubblica nelle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo, definendo i tempi, le modalità di comunicazione e, se necessario, specifiche priorità di concessione, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) numero complessivo delle esecuzioni presenti sul territorio comunale;
b) numero complessivo delle richieste di concessione della forza pubblica presentate quotidianamente dagli ufficiali giudiziari per l'esecuzione degli sfratti anche in relazione alle necessità di impiego delle Forze dell'ordine per attività diverse di controllo del territorio e garanzia dell'ordine pubblico ovvero per altre attività prioritarie contingenti;
c) situazione di emergenza abitativa e possibilità di sistemazione dei nuclei familiari sfrattati anche in relazione alla disponibilità di offerta di alloggi pubblici.

3-ter. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 3-bis, il prefetto consulta preventivamente i comuni interessati, il questore e le associazioni di rappresentanza dei locatori e dei conduttori.