Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è autorizzato, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della Sanità, ad effettuare, se necessario anche in più anni, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione sul territorio nazionale della tassa automobilistica a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Le compensazioni relative alle Autonomie speciali vengono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
2. La procedura di cui al comma I viene applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma in base alla legislazione vigente.