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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
22.011.
inammissibile
22.011.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche in materia di documento programmatico sulla sicurezza).

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è modificato come segue:
al comma 1-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: «1-bis. Per i soggetti che trattano dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli necessari per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o dalla contrattazione collettiva per le gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, la tenuta di un aggiornato documento pro grammatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza prescritte,»;
dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma: «2. La tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è in ogni caso dovuta nei soli casi previsti dall'articolo 37 del presente codice.».