stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
21.9.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:
«q) disporre la ripartizione della posta di gioco delle scommesse ippiche, prevedendo che per quelle a quota fissa ed assimilabili fino al 4 per cento sia assegnata sotto forma di imposta unica, che per le scommesse "vincente" e "piazzato" sia assegnato fino all'8 per cento ad Unire, il 10 per cento al concessionario ed il 3 per cento ad imposta unica e prevedere che, per le altre tipologie di scommessa, sia assegnato il 12 per cento ad Unire, il 12 per cento al concessionario ed il 6 per cento ad imposta unica. Per quelle di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso della scommessa "vincente" il 77 per cento sia assegnato a montepremi ed il 3,5 per cento ad imposta e, in tutti gli altri casi, il 74 per cento sia assegnato a montepremi ed il 5 per cento ad imposta;
r) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco; prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, fermo restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.».