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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
21.7.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 Novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità ;
b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Anche tali operatori, al pari di quelli di cui alla precedente lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui alla lettera a) dell'articolo 110 comma 6 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera i), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino a1 termine delle concessioni di cui alle precedenti lettere a) e b). La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.
1-ter. L'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 5), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
«5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al punto 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione».

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera l) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come convertito con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 dopo le parole: «costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali» è aggiunta l'espressione «su cui possono essere installati software di gioco, da collocare in ambienti dedicati,» e dopo le parole: «dalla generazione remota e casuale delle combinazioni vincenti, anche numeriche,» è aggiunta l'espressione «che avviene presso il sistema di elaborazione ovvero nel software del terminale,».

Conseguentemente, all'articolo 21, nel comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 inserire le seguenti: e del comma 1-bis.