stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
21.6.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio e utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cura dell'istituzione di cui al presente articolo, ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo l, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con legge n. 286 del 2006; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5, è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura dell'istituzione di cui al presente articolo.».