stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
21.2.
inammissibile
21.2.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel Comune di Taormina, la cui autorizzazione è concessa su richiesta del Sindaco del comune stessa previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione Sicilia adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.
2-ter. Al fine di garantire l'omogenea distribuzione di case da gioco sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare i decreti per l'apertura ed il funzionamento di una casa da gioco in ciascuna delle Regioni Calabria, Campania e Puglia. Le suddette Regioni, previa individuazione della sede tra i comuni a vocazione turistica, adottano il regolamento relativo al loro funzionamento.