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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.14.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
21.14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta, attraverso le reti distributive fisiche e le reti distributive a distanza, delle latterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione basata sull'accertamento dei requisiti richiesti, tra i quali priorità è attribuita:
a) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita e da una piattaforma per la distribuzione delle lotterie con partecipazione a distanza;

b) alla dimostrata disponibilità di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite.

2. I concessionari selezionati, che distribuiranno lotterie nazionali ad estrazione Istantanea e differita con un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento per le lotterie distribuite attraverso il canale fisico e non superiore all'85 per cento per le lotterie distribuite esclusivamente attraverso canali diversi da quello fisico:
a) assicureranno in ogni caso il versamento di una tantum in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010; al termine del secondo anno di esercizio della concessione, il 70 per cento della suddetta una tantum è rideterminato, per ciascuno dei concessionari, sulla base della percentuale della raccolta realizzata da ognuno di essi nel corso dei primi due anni di esercizio della concessione, dall'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato che provvede, altresì, alla definizione degli importi per la compensazione monetaria tra i diversi concessionari;
b) avranno diritto di un aggio dell'11,8 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita.

3. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili più di una volta, hanno una durata di nove anni.