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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
21.10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati, in numero comunque non superiore a quattro, mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
a) aggiudicazione in base esclusivamente al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante rialzo delle offerte rispetto alla base predefinita, che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di curo nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari. Con la previsione che il soggetto aggiudicatario risultato primo nella graduatoria di aggiudicazione avrà diritto esclusivo a gestire in concessione le lotterie ad estrazione differita;
b) previsione di un aggio, omnicomprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita, pari all'11,90 per cento della raccolta;
c) capillarità della distribuzione, attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010;
d) offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;
e) previsione che ciascun concessionario aggiudicatario assicuri valori medi di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento;
f) requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. Le concessioni di cui al comma l, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il 1o semestre del quinto anno di concessione.
3. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale le lotterie ad estrazione istantanea indette in vigenza dell'attuale concessione continuano ad essere distribuite in esclusiva dalla rete di vendita gestita dall'attuale concessionario, secondo le regole vigenti, almeno fino al 31 maggio 2011, a condizione che lo stesso sia risultato aggiudicatario della concessione di cui al presente articolo.