Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa su richiesta del Sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione siciliana adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.