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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
20.08.
inammissibile
20.08.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «I dipendenti del Ministero del lavoro e sociale dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dell'ex Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), che abbiano prestato servizio, almeno per dieci anni, con mansioni di ispettori di vigilanza presso le amministrazioni competenti, gli ispettori tributari e i responsabili dei nuclei operativi dell'Arma dei carabinieri presso gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con tale mansione»;
b) all'articolo 9:
1) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale dell'ente competente per territorio;»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS, dell'ex INPDAI, gli ispettori tributari e i responsabili dei nuclei operativi dell'Arma dei carabinieri presso gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non e' richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, devono presentare, in luogo del certificato indicato alla lettera b) del primo comma del presente articolo, l'attestazione rilasciata dagli enti di appartenenza comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori di vigilanza presso gli ispettorati dei propri enti di appartenenza.