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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
20.07.
inammissibile
20.07.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Riqualificazione dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali).

1. A decorrere dall'anno 2008 è concesso all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con vincolo di destinazione all'Istituto per la riabilitazione e la formazione (I.R.F.A.), un contributo annuo pari al 2,5 per cento del gettito complessivo dell'addizionale istituita a norma dell'articolo 181 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante riduzione della quota dell'addizionale istituita a norma dell'articolo 181 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, attribuita a l'INAIL ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, emanato in applicazione dell'articolo 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.