Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).
1. Il termine «contenziosi» di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.