Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Università).
All'articolo 39 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il visto di cui all'articolo 4, comma 4, rilasciato per le motivazioni consentite, è comunque valido per l'iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e Siena».