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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.17.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
2.17.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. A decorrere dal 1o novembre 2009, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori ed al fine del contenimento dei costi delle commissioni bancarie, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario, per tutti i bonifici, gli assegni circolari, e quelli bancari, non possono mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».