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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.13.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
2.13.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nulle le commissioni applicate dalle banche ai prelevamenti di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli.
4-ter. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono tali commissioni sono adeguati alle disposizioni del comma precedente entro novanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, dei testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.