Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modificazioni all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di limiti della capacità di indebitamento da parte degli enti locali).
1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, le parole 5 per cento» sono sostituite dalle parole «25 per cento». All'articolo 14, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole «non superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle parole «non superiore al 25 per cento».