Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.