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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
19.02.
inammissibile
19.02.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.