stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.76.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.76.
inammissibile
17.76.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 2-bis è abrogato.
28-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, primo periodo, le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali», sono soppresse;
b) al comma 7, le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6», sono soppresse;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 Il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione stabilisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, norme tecniche integrative per specifici settori di impiego».
d) al comma 8, le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6», sono soppresse;
e) al comma 9, le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6», sono soppresse;

28-quater. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, primo periodo, in fine, le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica certificata basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali», sono soppresse;
b) al comma 6:
1) dopo la parola: «utilizza» è inserita la seguente: «unicamente»;
2) le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali», sono soppresse.