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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.74.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.74.

Al comma 23, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-bis, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione.