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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.71.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.71.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione ditali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo a 281 del 1997, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale;
b) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per il coordinamento della misurazione relativa alle materie di competenza regionale e delle successive attività di riduzione e uniformazione degli oneri, è costituito senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato di quattro membri nominati dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della semplificazione normativa, dello sviluppo economico, di quattro membri nominati dalla Conferenza Unificata rispettivamente due tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra i rappresentanti delle Province e uno tra quelli dei Comuni».
c) al comma 3, dopo le parole «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le parole: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni, le Province ed i comuni adottano nell'ambito della propria competenza programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo, organizzativo tesi alla riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi»;
d) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese» sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

02. Il programma di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, a 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 è approvato entro sessanta dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
03. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede comunitaria le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Consob, Isvap, Banca d'Italia, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Garante per la protezione dei dati personali) effettuano la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che scaturiscono da obblighi informativi derivanti dai propri provvedimenti con l'obiettivo di ridurre tali oneri del 25 per cento entro il 31 dicembre 2012.
04. I risultati della misurazione di cui al comma 03 sono comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.