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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.67.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.67.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, nell'anno 2010, gli ufficiali inferma prefissati appartenenti all'undicesimo e ultimo corso attivato dall'Arma dei carabinieri per il reclutamento di tale categoria di ufficiali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, ella legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.