stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.66.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.66.
inammissibile
17.66.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al fine di semplificare le procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 872 è sostituito dal seguente:
«872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca emana apposite direttive per la ripartizione del fondo di cui al comma 870 con gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle Comunità disciplinari internazionali interessate».
b) il comma 873 è sostituito dal seguente:
«873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto di natura non regolamentare definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870».