Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
31-bis. All'articolo 3, comma 12, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I magistrati non possono essere addetti al controllo preventivo per un periodo continuativo superiore a due anni; possono essere nuovamente addetti alle predette funzioni dopo due anni dalla data di cessazione della precedente assegnazione a funzioni di controllo preventivo.».
31-ter. In sede di prima applicazione del comma 3-bis si tiene conto anche del periodo di svolgimento di funzioni di controllo preventivo prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento; entro tre mesi dalla predetta data i magistrati che abbiano completato il biennio di svolgimento di funzioni di controllo preventivo sono assegnati ad altro incarico.