Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,», sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».