stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.46.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.46.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti. Ove consti che siano in corso attività istruttorie di controllo concernenti, anche in parte, gli stessi fatti oggetto di procedimento giurisdizionale davanti alla Corte dei conti, il Presidente della competente Sezione giurisdizionale ed il Procuratore regionale, ciascuno nell'ambito della propria competenza, su istanza della parte interessata, adottano provvedimento di sospensione del giudizio o dell'azione, nonché di ogni altra attività istruttoria o procedimentale; il giudice competente provvede altresì, su istanza dell'interessato e sentito il pubblico ministero, a confermare, modificare o revocare le eventuali misure cautelari già adottate. Gli atti istruttori o procedimentali compiuti in violazione del provvedimento di sospensione sono nulli. La sospensione perdura fino alla decisione conclusiva del controllo, comunque per non più di tre anni, e rimane sospeso il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale.