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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.44.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.44.
inammissibile
17.44.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo, I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agli impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.