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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.147.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.147.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.
35-ter. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 19 comma 13-bis, ed il Corpo della Guardia di finanza, possono consentire l'uso anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 1 mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
35-quater. Si applicano le disposizioni Contenute negli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.
35-quinquies. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trame profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la multa da 1000 a 5000 euro.
35-sexies. Le disposizioni contenute di cui al comma 35-bis non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.
35-septies. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 35-bis, nonché le relative modalità, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
35-octies. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1 e le relative modalità attuative, con riferimento al Corpo della Guardia di finanza.