Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.