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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.09.
inammissibile
17.09.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente, riguardanti sia l'edilizia abitativa che quella industriale-commerciale.
b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
12-bis. Le spese finanziate con il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui al punto precedente, attraverso il ricorso alle anticipazioni, senza interessi, sono esclusi dai limiti imposti dalla normativa dettata in materia di patto di stabilità.
c) il comma 32 è sostituito con seguente:
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'obiezione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla, documentazione di cui al comma 35, diversamente per la definizione degli illeciti edilizi a carattere diverso da quelli residenziali la domanda dovrà pervenne entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
d) dopo il comma 40 è inserito il seguente:
40-bis. l'attività di rilascio delle concessioni in sanatoria deve completarsi entro il 31 dicembre 2009, l'interessato in caso di prolungato inadempimento potrà attivare i poteri sostitutivi a mezzo ricorso al tribunale amministrativo, senza inoltrare atto di diffida.