Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure in materia di reclutamento).
All'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
1-bis. Nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici non è consentito alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19.