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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.01.
inammissibile
17.01.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

1. Al fine di consentire il miglior utilizzo del personale, inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, per l'anno scolastico 2008-2009 e in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale ATA, è costituita, limitatamente all'anno scolastico 2009-2010, una dotazione di personale per sopperire alle esigenze di copertura di posti per assenze temporanee dei titolari. La suddetta dotazione di personale è costituita esclusivamente da personale destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o tino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 e che nell'anno scolastico 2009-2010 non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili e non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. Al personale che confluisce in detta dotazione è conferito un contratto a tempo determinato per un numero di ore non superiore a quelle del contratto di cui era titolare nell'anno scolastico 2008-2009, e comunque, non oltre, il termine delle attività didattiche; detto contratto è conferito in part-time per il personale ATA.
2. La dotazione di personale di cui al comma 1 è amministrata da reti di scuole appositamente costituite dagli uffici territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Detto personale è obbligato ad accettare tutti gli incarichi di supplenza che si rendano disponibili nell'ambito territoriale assegnato. Le istituzioni scolastiche statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie a personale non ricompreso nella suddetta dotazione solo dopo l'esaurimento della disponibilità di personale all'interno della dotazione medesima, con riferimento all'ambito territoriale di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono fissate le modalità operative con le quali i dirigenti scolastici delle scuole in rete garantiscono la copertura di tutti i posti disponibili e delle supplenze, fino al completo utilizzo del personale della dotazione, privilegiando, altresì, la copertura con il suddetto personale delle supplenze di maggiore durata, nonché gli aspetti di stato giuridico della dotazione di personale di cui al comma 1. Al personale appartenente alla dotazione di cui al comma 1 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, per i periodi in cui è utilizzato quale supplente, il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 107 milioni di euro per l'anno 2009 e in 214 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa, relativa alle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. La dotazione di personale di cui al comma 1 a disposizione per la copertura delle supplenze, potrà altresì essere finanziata con specifici fondi provenienti dalle regioni, qualora siano stipulati accordi per la salvaguardia e tutela del lavoro precario nella scuola.