Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).
1. All'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese in conto capitale per nuovi investimenti sostenute dai comuni, che hanno chiuso il bilancio per l'anno finanziario 2008 in avanzo».