Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente».